Vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita - Approvato DOC con D.P.R. 09.08.1967, G.U. 217 del 30.08.1967 - Approvato DOCG con D.P.R. 02.07.1984, G.U. 290 del 20.10.1984
Denominazione aggiornata con le ultime modifiche introdotte dal Provvedimento Ministeriale n. 41283 del 24.05.2017 e con le modifiche apportate in conseguenza delle osservazioni della Commissione UE di cui alla nota ARES n. 6516031 -18/12/2018
--- Confine regionale --- Confine provinciale ♦ Zona di produzione ◊ Sottozona
Vino Chianti D.O.C.G. - Sottozona Rufina
La denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» con le relative Sottozone è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie:
- Chianti
- Chianti Superiore
- Sottozone del Chianti DOCG »
1. Tipologie e Uve del Vino DOCG Chianti - Sottozona Rufina
- Chianti Sottozona Rùfina (Vino Rosso)
- Versioni: Secco
- => 70% Vitigno Sangiovese
- =< 30% Vitigni a bacca bianca e nera idonei alla coltivazione nella regione Toscana, considerando che: a) i vitigni a bacca bianca non potranno, da soli o congiuntamente, superare il limite massimo del 10%; b) i vitigni Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon, non potranno, da soli o congiuntamente, superare il limite massimo del 15%.
- => 12% Vol. Titolo alcolometrico
- Vino Rosso dal colore rosso rubino vivace tendente al granato con l'invecchiamento, odore vinoso, talvolta con profumo di mammola e con più pronunziato carattere di finezza nella fase di invecchiamento e sapore armonico, sapido, leggermente tannico, che si affina col tempo al morbido vellutato; il prodotto dell'annata che ha subito il «governo» presenta vivezza e rotondità.
- Chianti Sottozona Rùfina Riserva (Vino Rosso Invecchiato)
- Versioni: Secco
- => 70% Vitigno Sangiovese
- =< 30% Vitigni a bacca bianca e nera idonei alla coltivazione nella regione Toscana, considerando che: a) i vitigni a bacca bianca non potranno, da soli o congiuntamente, superare il limite massimo del 10%; b) i vitigni Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon, non potranno, da soli o congiuntamente, superare il limite massimo del 15%.
- => 12,50% Vol. Titolo alcolometrico
- Vino Rosso Invecchiato dal colore rosso rubino vivace tendente al granato con l'invecchiamento, odore vinoso, talvolta con profumo di mammola e con più pronunziato carattere di finezza nella fase di invecchiamento e sapore armonico, sapido, leggermente tannico, che si affina col tempo al morbido vellutato; il prodotto dell'annata che ha subito il «governo» presenta vivezza e rotondità.
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(Legenda simboli: > maggiore di; < minore di; >< da-a; = uguale a; => uguale o maggiore di; =< uguale o minore di).
2. Territorio e Zona di produzione del Vino DOCG Chianti
L'area geografica vocata alla produzione del Vino DOCG Chianti si estende sulle colline situate lungo la catena appenninica toscana, in un territorio adeguatamente ventilato, luminoso e favorevole all'espletamento di tutte le funzioni vegeto-produttive delle vigne.
- La Zona di Produzione del Vino DOCG Chianti è localizzata in:
- provincia di Arezzo e comprende il territorio dei comuni di Arezzo, Bucine, Capolona, Castelfranco di Sopra, Castiglion Fibocchi, Cavriglia, Civitella in Val di Chiana, Foiano della Chiana, Laterina, Loro Ciuffenna, Lucignano, Marciano della Chiana, Monte San Savino, Montevarchi, Pergine Valdarno, Pian di Sco, Subbiano e Terranuova Bracciolini.
- provincia di Firenze e comprende il territorio dei comuni di Bagno a Ripoli, Barberino Val d'Elsa, Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Dicomano, Empoli, Fiesole, Figline Valdarno, Firenze, Gambassi Terme, Impruneta, Incisa Valdarno, Lastra a Signa, Londa, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rignano sull'Arno, Rufina, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci, Signa, Tavarnelle Val di Pesa e Vinci.
- provincia di Pisa e comprende il territorio dei comuni di Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Crespina, Fauglia, Lajatico, Lari, Lorenzana, Montopoli Valdarno, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, San Miniato, Santa Luce e Terricciola.
- provincia di Pistoia e comprende il territorio dei comuni di Lamporecchio, Larciano, Monsummano Terme, Montale, Pistoia, Quarrata e Serravalle Pistoiese.
- provincia di Prato e comprende il territorio dei comuni di Carmignano, Montemurlo e Poggio a Caiano.
- provincia di Siena e comprende il territorio dei comuni di Asciano, Casole d'Elsa, Castelnuovo Berardenga, Cetona, Chianciano, Chiusi, Colle Val d'Elsa, Montalcino, Montepulciano, Monteriggioni, Monteroni Val d'Arbia, Murlo, Pienza, Poggibonsi, Radicondoli, Rapolano Terme, San Casciano dei Bagni, San Gimignano, Sarteano, Siena, Sinalunga, Sovicille, Torrita di Siena e Trequanda.
- La Zona di Produzione del Vino DOCG Chianti Sottozona Rùfina è localizzata in:
- provincia di Firenze e comprende il territorio dei comuni di Dicomano, Londa, Pelago, Pontassieve e Rùfina.
3. Vinificazione e Affinamento del Vino DOCG Chianti - Sottozona Rufina
Nelle fasi di vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti della zona atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche di qualità.
Le pratiche enologiche di vinificazione del Vino DOCG Chianti prevedono, tra l'altro, che:
- La resa massima dell’uva in vino DOCG Chianti non dovrà essere superiore al 70%; nel caso tali parametri venissero superati entro il limite del 5%, l'eccedenza non potrà avere diritto alla DOCG. Oltre detti limiti decade il diritto alla DOCG per tutto il prodotto.
- Il vino a denominazione di origine controllata e garantita Chianti, anche con riferimento alle sottozone, può aver diritto alla menzione Riserva se sottoposto ad invecchiamento di almeno 2 anni.
- Per i vini a denominazione di origine controllata e garantita Chianti con i riferimenti alle sottozone «Colli Fiorentini» e «Rufina» l'invecchiamento previsto per aver diritto alla menzione Riserva dovrà essere effettuato per almeno sei mesi in fusti di legno.
- Per il vino Chianti con riferimento alla sottozona «Colli Senesi» l'invecchiamento previsto per aver diritto alla menzione Riserva dovrà essere effettuato per almeno 8 mesi in fusti di legno con un successivo affinamento in bottiglia per almeno 4 mesi.
- Nella designazione dei Vini DOCG Chianti può essere menzionata la dizione "Vigna" purchè sia seguita dal relativo toponimo e che siano rispettate determinate pratiche di vinificazione.
- Sulle etichette di ciascuna tipologia di Vino DOCG Chianti è obbligatorio riportare l'annata di produzione delle uve.
4. Produttori di Vino DOCG Chianti - Sottozona Rufina
Con l’utilizzo della DOCG Chianti i Produttori Vinicoli Toscani sono orgogliosi di presentare al consumatore un Vino di Qualità che ha più cose da raccontare rispetto ad altri: da dove proviene, come viene lavorato, le origini storiche e le caratteristiche che lo identificano in un territorio ben definito che l'appassionato o l'estimatore potrà maggiormente percepire ed apprezzare durante la Visita alle Cantine che operano nell'ambito di questa denominazione.
5. Abbinamenti gastronomici con il Vino DOCG Chianti - Sottozona Rufina
Piatti a base di carne e cacciagione come la porchetta allo spiedo, la trippa, la lepre, la bistecca alla fiorentina, il lardo di Colonnata.
6. Storia e Letteratura del Vino DOCG Chianti - Sottozona Rufina
Il termine Chianti rappresenta, assieme alla tradizioni culturali secolari, alla storia, alla letteratura, alla gastronomia, alla popolazione ivi residente, non solo un grande vino, ma anche un sistema socio-economico più complesso.
Il grande sviluppo della viticoltura si è avuto con l’avvento della famiglia dei Medici. Già nella seconda metà del 1400, Lorenzo dei Medici, nel Simposio e nella Canzone di Bacco, illustra un clima popolaresco, dove il vino è l’essenza di un teatro di arguzie e banalità, al limite grottesco. Fu dunque, il vino per i Medici, già mercanti e banchieri, un bene ed un dono, fu alimento, merce e simbolo.
Si dice che dai tempi del duro e sagace Cosimo il Vecchio fino allo sfortunato Gian Gastone, il vino preferito a casa Medici fosse quello prodotto nella zona del Chianti. Oltre ai vini di provenienza da tali zone, si beveva, prima a Palazzo di Via Larga, poi a Pitti e sempre nelle Ville medicee del contado, anche vini Schiavo, Vernaccia, Moscatello, Greco, Malvasia, il Ribolla ed il vin cotto.
Stretto è il legame che lega la dinastia medicea con la scienza enologica o più semplicemente con il vino. Non a caso, rifacendo nel Cinquecento il duecentesco Palazzo Vecchio, in onore dei Medici, le colonne furono adornate di pampani, tralci ed uve, che ancora, si possono ammirare nel cortile del palazzo. I Medici furono Signori di Firenze, del contado e, dal Cinquecento, furono Granduchi di Toscana. E’ naturale dunque che uno dei prodotti più rinomati, della regione, diventasse cura del mondo della politica.
Ma, il vino segnò anche l’allegria, il fasto, il desiderio di ebrezza e di smemoratezza che molti Medici, e Lorenzo fra tutti, coltivarono, non senza una vena segreta di malinconia. Molte dispute si sono accese per stabilire quanti anni abbia il Chianti, compresa quella del significato del nome: per alcuni significa “battito di ali” o “clamore e suoni di corni” oppure è più semplicemente l’estensione topografica della parola etrusca “Clante”, nome personale, frequente nell’onomastica di quel popolo, di cui sono state trovate tracce in certe scritture contabili del XIV secolo.
Lamberto Paronetto, in un suo libro, ne menziona l’uso in un atto di donazione del 790 appartenente alla Badia di San Bartolomeo a Ripoli. Dall’atto di donazione si passa, con un salto di molti secoli, ai documenti dell’archivio Datini (1383-1410) di Prato, dove viene anche usato, per la prima volta, il termine “Chianti” per designare un tipo speciale di vino. Comunque, una fra le remote e sicure citazioni della parola “Chianti”, riferita al vino, sembra quella apparsa nella sacra rappresentazione di S. Antonio sulla fine del quattrocento o dei primi anni del cinquecento. Tuttavia, nonostante le rare apparizioni quattrocentesche e cinquecentesche della parola, la denominazione corrente di questo vino resterà ancora per parecchio tempo riferita al nome di “vermiglio” o a quello di “vino di Firenze”.
Solo nel seicento, con l’intensificarsi dello smercio e delle esportazioni, il nome della regione verrà universalmente riconosciuto anche per il celebre prodotto di questa territorio. Nel settembre del 1716, gli “illustrissimi signori deputati della nuova congregazione sopra il commercio del vino” fissarono i termini del commercio dentro e fuori “li Stati di Sua Altezza Reale”, formulando, senza volerlo, il primo vero e proprio disciplinare del “Chianti” e degli altri vini, allora famosi, destinati in futuro a fondersi, nella sua denominazione. Il Bando affisso “nei luoghi soliti ed insoliti” di Firenze, regolamentava oltre alla zona originaria del Chianti, anche quella del Carmignano, Pomino, e Valdarno di Sopra. L’editto granducale, tra l’altro, comminava pene severe per tutti i casi di contraffazione e di traffico clandestino, anticipando la disciplina per i luoghi di origine, preludio all’odierna denominazione controllata e garantita.
Scrivevano all’epoca gli illustrissimi controllori: “tutti quei vini che non saranno prodotti e fatti nelle regioni confinate, non si possono, ne’ devono, sotto qualsiasi pretesto o questo colore, contrattare per navigare, per vino Chianti, Pomino, Carmignano e Val d’Arno di Sopra, sotto le pene contenute nello enunciato bando”. Il bando parlava chiaro: “Premendo all’Altezza Reale del Serenissimo Granduca di Toscana, nostro signore che si mantenga l’antico credito di qualsiasi genere di mercanzie che si stacchino dai suoi felicissimi Stati, non solo per il decoro della Nazione quale ha conservato sempre un’illibata fede pubblica, che per cooperare al possibile per il sollievo dei suoi amatissimi sudditi ….” Fu deciso, quindi, di ordinare la costituzione di un’apposita congregazione, con il compito di vigilare che i vini toscani commessi per navigare, fossero muniti di una garanzia per maggiore sicurezza della qualità loro: “ … criminalmente contro i vetturali, i navicellai e altri che maneggiassero detti vini per le frodi fino alla consegna nei magazzini del compratore forestiero o ai bastimenti direttamente e a seconda del danno cagionato riguardante il benefizio pubblico”. Fino poi ad arrivare, all’intuizione del Barone Bettino Ricasoli, con la definizione della base ampelografica del vino Chianti e dell’introduzione di speciali tecniche di vinificazione, quali quella del “governo”, utilizzando uve “colorino”, preventivamente appassite su stuoie di canne (cannicci).
La pratica del “governo”, conferisce al vino un più elevato tenore di glicerina e ne risulta una maggiore rotondità di “beva”, che lo rende adatto ad accompagnarsi ai piatti tipici toscani, quali salumi, arrosti, carne alla griglia, etc.
Nel 1870, Ricasoli, scriveva al professor Studiati dell’Università di Pisa: “il vino riceve dal Sangioveto la dose principale del suo profumo e una certa vigoria di sensazione; dal Canaiolo l’amabilità che tempra la durezza del primo senza togliergli nulla del suo profumo, per esserne pur esso dotato; la Malvasia tende a diluire il prodotto delle prime due uve, ne accresce il sapore e lo rende più leggero e più prontamente adoprabile all’uso della tavola quotidiana”.
Il Vino DOCG Chianti ha ottenuto il riconoscimento della Denominazione di Origine Controllata in data 9 agosto 1967, poi DOCG in data 2 luglio 1984.