Assovini
Salsiccia di Calabria DOP D.O.P. registrata con Reg. Ce n. 134/98; successiva modifica approvata con Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione del 02/07/15, pubblicato in GUUE L 176/3 del 07/07/15 La zona di produzione della “Salsiccia di Calabria” ricade nell’intero territorio della Regione Calabria I suini devono essere nati e allevati in Calabria e devono presentare le caratterisitiche proprie del suino pesante italiano impiegando razze tradizionali di taglia grande quali la Apulo-Calabrese, la Large White e la Landrace Italiana. La “Salsiccia di Calabria” è ottenuta con l’impasto, ben amalgamato, delle carni della spalla, nella misura non inferiore al 50%, della carne della coscia, nella misura non superiore al 15%, e/o del sottocostola, nella misura non superiore al 50%, con lardo ed ingredienti aromatici naturali. La percentuale di lardo contenuto nell’impasto deve essere compresa tra il 6 ed il 20 per cento, per ogni chilogrammo di carne lavorata. L’impasto viene insaccato in budella naturali di suino, successivamente forate e quindi intrecciate a mano nella caratteristica forma a catenella, o legate nella cartteristica forma ad “U”. Segue un periodo di stagionatura per non meno di 30 giorni Esclusivamente per il prodotto destinato ad essere commercializzato previa affettatura e confezionamento sottovuoto o in atmosfera protettiva, è consentito utilizzare per l’insacco il budello di collagene edibile e di realizzare il prodotto avente forma cilindrica dritta, della lunghezza compresa tra 40 e 80 cm. La “Salsiccia di Calabria”, all’atto dell’immissione al consumo presenta le seguenti caratteristiche: la forma è cilindrica intrecciata nella caratteristica forma a catenella di lunghezza che varia da 40 a 80 cm o legata nella caratteristica forma ad “U”. Al taglio risulta a grana media con il grasso ben distribuito, di colore rosso naturale o rosso vivace a seconda dell’utilizzo nell’impasto di pepe nero, peperoncino/peperone (genere Capsicum L.) rosso piccante o dolce, il vino, le spezie e gli aromi naturali. Il profumo è più o meno intenso naturale, la sapidità è equilibrata o più intensa (piccante).
Ricotta Romana DOP D.O.P. registrata con Reg. (CE) n. 737 del 13/05/2005 pubblicato su G.U.C.E. serie L n. 122 del 14/05/2005 La Ricotta Romana D.O.P. è un prodotto fresco ottenuto da latte di pecora intero. La materia prima è costituita dal siero di latte intero delle razze Sarda, Comisana, Sopravvissana e Massese (e i loro relativi incroci). All'atto dell'immissione al consumo la Ricotta Romana presenta una pasta bianca, a struttura grumosa; il sapore è dolciatro di latte; la pezzatura massima è pari a 2 kg e si caratterizza per un contenuto lipidico minimo del 40% sulla materia secca. Il siero impiegato nella produzione della Ricotta Romana DOP deve essere ottenuto da latte intero di pecora proveniente dal territorio della regione Lazio. Anche le operazioni di lavorazione-trasformazione e di condizionamento devono avvenire in tale ambito territoriale.
Provolone del monaco DOP D.O.P. registrata con Reg. (UE) n. 121 del 09/02/2010 pubblicato su G.U.C.E. n. 38 serie L del 11/02/2010 Il Provolone del Monaco D.O.P. è un formaggio semiduro a pasta filata prodotto esclusivamente con latte bovino crudo proveniente da vacche allevate nei territori dei comuni di Agerola, Casola di Napoli, Castellammare di Stabia, Gragnano, Lettere, Massa Lubrense, Meta, Piano di Sorrento, Pimonte, Sant'Agnello, Santa Maria La Carità, Sorrento, Vico Equense. La trasformazione del latte deve avvenire nell'ambito delle 48 ore dalla mungitura utilizzando almeno il 20% di materia prima proveniente da bovini tipo genetico autoctono (TGA) Agerolese iscritti al registro anagrafico e nella quota restante materia prima proveniente da bovini di razze diverse. Il periodo di stagionatura minimo è di sei mesi e la resa massima consentita è di 9 kg per ettolitro di latte trasformato. Al consumo il prodotto ha forma di melone leggermente allungato, ovvero di pera senza testina, con un peso minimo di 2,5 kg ed uno massimo di 8 kg e con leggere insenature longitudinali in corrispondenza dei legacci di rafia usati per il sostegno a coppia che suddividono il Provolone in un minimo di 6 facce, su cui è impresso il logo del prodotto.
Pomodoro S.Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino DOP ATTENZIONE: Si rammenta che le domande di adesione al sistema di controllo dovranno essere presentate ad AGROQUALITA' S.P.A entro il e non oltre il 30 maggio complete in tutte le sue parti e degli allegati richiesti. Le domande che non rispettano tali requisiti non saranno prese in carico. D.O.P. registrata con Reg. (CE) n. 1263/96 del 01/07/1996 pubblicato su G.U.C.E. n. 163 serie L del 02/07/1996 Il Pomodoro (San) Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino è ottenuto da piante delle varietà (San) Marzano 2 e KIROS (ex Selezione Cirio 3). La zona di produzione corrisponde ai Comuni della zona dell’Agro-Nocerino-Sarnese e della zona Acerra-Nolano, attorno al Vesuvio. La resa massima in campo è di 80 tonnellate per ettaro e la resa in prodotto trasformato è inferiore all'80%. La raccolta dei frutti è compresa tra il 30 luglio ed il 30 settembre e deve essere eseguita esclusivamente a mano. La Denominazione è riservata ai frutti interi o a filetti ottenuti dalla pelatura delle bacche. Il Pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino D.O.P. è confezionato in contenitori di vetro e in scatole di banda stagnata di diversa capacità. (per tutte le comunicazioni si invita ad utilizzare la mail dedicata Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.)