Assovini
Vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita - Approvato DOC dal D.P.R. 09.08.1967, G.U. 217 del 30.08.1967 - Approvato DOCG dal D.P.R. 02.07.1984, G.U. 290 del 20.10.1984
Denominazione aggiornata con le ultime modifiche riportate in G.U. n. 152 del 01.07.2023
--- Confine regionale --- Confine provinciale ♦ Zona di produzione
Vino Chianti Classico D.O.C.G.
La denominazione di origine controllata e garantita "Chianti Classico" è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie:
- Chianti Classico
- Chianti Classico Riserva
- Chianti Classico Gran Selezione (introdotto nel 2013)
1. Tipologie e Uve del Vino DOCG Chianti Classico
- Chianti Classico (Vino Rosso)
- Versioni: Secco
- => 80% Vitigno Sangiovese
- =< 20% Vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione nella regione Toscana,
- => 12% Vol. Titolo alcolometrico
- Vino Rosso dal colore rosso rubino più o meno intenso, odore intenso, floreale, caratteristico e sapore secco, fresco, sapido, leggermente tannico che si affina con il tempo.
- Chianti Classico Riserva (Vino Rosso Invecchiato)
- Versioni: Secco
- => 80% Vitigno Sangiovese
- =< 20% Vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione nella regione Toscana,
- => 12,50% Vol. Titolo alcolometrico
- Vino Rosso Invecchiato dal colore rosso rubino intenso, tendente al granato con l'invecchiamento, odore intenso, fruttato e persistente, dal sapore secco, equilibrato, di buona tannicità.
- Chianti Classico Gran Selezione (Vino Rosso Invecchiato)
- Versioni: Secco
- => 90% Vitigno Sangiovese
- =< 10% Vitigni Colorino, Canaiolo, Ciliegiolo, Mammolo, Pugnitello, Malvasia Nera, Foglia Tonda, Sanforte, da soli o congiuntamente,
- => 13% Vol. Titolo alcolometrico
- Vino Rosso Invecchiato dal colore rosso rubino tendente al granato con l'invecchiamento, odore speziato e persistente, dal sapore secco, persistente, equilibrato.
__________
(Legenda simboli: > maggiore di; < minore di; >< da-a; = uguale a; => uguale o maggiore di; =< uguale o minore di).
2. Territorio e Zona di produzione del Vino DOCG Chianti Classico
L'area geografica vocata alla produzione del Vino DOCG Chianti Classico si estende sulle colline dell'Appennino centrale toscano, in un territorio adeguatamente ventilato, luminoso e favorevole all'espletamento di tutte le funzioni vegeto-produttive delle vigne.
La Zona di Produzione del Vino DOCG Chianti Classico è localizzata in:
- provincia di Firenze e comprende il territorio dei comuni di Greve in Chianti e parte del territorio dei comuni di Barberino Val d'Elsa, San Casciano in Val di Pesa e Tavarnelle Val di Pesa.
- provincia di Siena e comprende il territorio dei comuni di Castellina in Chianti, Gaiole in Chianti e Radda in Chianti e, in parte, il territorio dei comuni di Castelnuovo Berardenga e Poggibonsi.
3. Vinificazione e Affinamento del Vino DOCG Chianti Classico
Nelle fasi di vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti della zona atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche di qualità.
Le pratiche enologiche di vinificazione del Vino DOCG Chianti Classico prevedono, tra l'altro, che:
- La resa massima dell’uva in vino DOCG Chianti Classico non dovrà essere superiore al 70%; nel caso tali parametri venissero superati entro il limite del 5%, l'eccedenza non potrà avere diritto alla DOC. Oltre detti limiti decade il diritto alla DOC per tutto il prodotto.
- Il vino DOCG Chianti Classico con menzione Riserva deve essere sottoposto ad invecchiamento per almeno 24 mesi, di cui almeno 3 di affinamento in bottiglia.
- Il vino DOCG Chianti Classico Gran Selezione deve essere sottoposto ad invecchiamento per almeno 30 mesi, di cui almeno 3 di affinamento in bottiglia.
- La DOCG Chianti Classico è contraddistinta in via esclusiva ed obbligatoria dal marchio "Gallo Nero".
- Nella designazione dei Vini DOCG Chianti Classico può essere menzionata la dizione "Vigna" purchè sia seguita dal relativo toponimo e che siano rispettate determinate pratiche di vinificazione.
- Sulle etichette di ciascuna tipologia di Vino DOCG Chianti Classico è obbligatorio riportare l'annata di produzione delle uve.
4. Produttori di Vino DOCG Chianti Classico
Con l’utilizzo della DOCG Chianti Classico i Produttori Vinicoli Toscani sono orgogliosi di presentare al consumatore un Vino di Qualità che ha più cose da raccontare rispetto ad altri: da dove proviene, come viene lavorato, le origini storiche e le caratteristiche che lo identificano in un territorio ben definito che l'appassionato o l'estimatore potrà maggiormente percepire ed apprezzare durante la Visita alle Cantine che operano nell'ambito di questa denominazione.
5. Abbinamenti gastronomici con il Vino DOCG Chianti Classico
Porchetta allo spiedo, trippa, bistecca alla fiorentina, lardo di Colonnata, il salame e la finocchiona di cinta senese.
6. Storia e Letteratura del Vino DOCG Chianti Classico
Il territorio del Chianti Classico è una terra di antiche tradizioni vinicole di cui esistono testimonianze etrusche e romane proprie legale al mondo del vino. In epoca medievale il Chianti fu terra di continue battaglie fra le città di Firenze e Siena e in quel periodo, nacquero villaggi e badie, castelli e roccaforti, trasformati poi in parte in ville e residenze. Fu quindi alla fine del Medioevo che grandi spazi furono dedicati alla coltivazione della vite che acquistò progressivamente importanza economica e fama internazionale.
Del vino che nasce in questa terra se ne fa menzione a partire dal 1200 su manoscritti, cronache, documenti storici. Al 1398 risale il primo documento notarile in cui il nome Chianti appare riferito al vino prodotto in questa zona. Già nel ‘600 le esportazioni in Inghilterra non erano più occasionali.
La zona di produzione del Chianti Classico è la prima zona di produzione vinicola al mondo ad essere stata definita per legge, con un bando del 1716 del granduca di Toscana Cosimo III. Detto bando specificava i confini delle zone entro i quali potevano essere prodotti i vini Chianti (“per il Chianti è restato determinato e sia. Dallo Spedaluzzo fino a Greve; di lì a Panzano, con tutta la Podesteria di Radda, che contiene tre terzi, cioè Radda, Gajole e Castellina, arrivando fino al confine dello Stato di Siena”) ed istituiva una congregazione di vigilanza sulla produzione la spedizione, il controllo contro le frodi ed il commercio dei vini (una sorta di progenitore dei Consorzi).
Fino a tutto il 1700 il vino della zona del Chianti veniva prodotto utilizzando solo le uve del vitigno sangiovese; dai primi anni del 1800 si iniziò ad applicare la pratica di mescolare varietà diverse di uve per migliorare la qualità del vino prodotto. In quel periodo vennero sperimentate varie miscele, ma fu il Barone Bettino Ricasoli, tra il 1834 ed il 1837 a divulgare la composizione da lui ritenuta più idonea per ottenere un vino rosso piacevole, frizzante e di pronta beva e che sarebbe poi diventata la base della composizione ufficiale del vino Chianti: 70% di Sangioveto (denominazione locale per il Sangiovese), 15% di Canaiolo, 15% di Malvasia; e l'applicazione della pratica del governo all'uso Toscano.
Non essendo la produzione del territorio, a quel tempo, in grado di far fronte alla crescente domanda, si cominciò a produrre vino, con i sistemi e gli uvaggi utilizzati nel Chianti, anche nei territori limitrofi, ottenendo prodotti che, in un primo tempo,venivano chiamati all’“uso Chianti”, e che in seguito, vennero addirittura venduti come Chianti tout court. Il famoso vino prodotto nella zona geografica del Chianti veniva quindi “imitato” in altre parti della Toscana rendendo necessaria la creazione di un organismo che lo tutelasse dai plagi.
A tale scopo il 14 maggio 1924 un gruppo di 33 produttori dà vita al Consorzio per la difesa del vino Chianti e della sua marca di origine. Nel 1932 un decreto interministeriale riconobbe al vino della zona di origine più antica Chianti il diritto di avvalersi della specificazione “Classico” in quanto prodotto nella zona storica. Fu quindi in questa occasione che per la prima volta venne definitiva la denominazione Chianti Classico. A conclusione di un iter durato 70 anni con il decreto 5 agosto 1996 al vino Chianti Classico viene riconosciuta la propria autonomia dal Chianti generico con un disciplinare specifico.
I produttori di questa denominazione hanno sempre privilegiato l’utilizzo del vitigno autoctono Sangiovese, tanto che il vino Chianti Classico può essere prodotto anche con il 100% di questo vitigno perpetuando il mantenimento di tecniche colturali che non modificano le caratteristiche peculiari dell’uva. A questo proposito nel 1987 ha avuto inizio un importantissimo Progetto di ricerca denominato “Chianti Classico 2000” che ha selezionato ed omologato nuovi cloni di Sangiovese e Colorino.
Il Vino DOCG Chianti Classico ha ottenuto il riconoscimento della Denominazione di Origine Controllata in data 9 agosto 1967, poi DOCG in data 2 luglio 1984.
Vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita - Approvato DOC con D.P.R. 09.08.1967, G.U. 217 del 30.08.1967 - Approvato DOCG con D.P.R. 02.07.1984, G.U. 290 del 20.10.1984
Denominazione aggiornata con le ultime modifiche introdotte dal Provvedimento Ministeriale n. 41283 del 24.05.2017 e con le modifiche apportate in conseguenza delle osservazioni della Commissione UE di cui alla nota ARES n. 6516031 -18/12/2018
--- Confine regionale --- Confine provinciale ♦ Zona di produzione
Vino Chianti D.O.C.G.
La denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» con le relative Sottozone è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie:
- Chianti
- Chianti Superiore
- Sottozone del Vino Chianti DOCG »
1. Tipologie e Uve del Vino DOCG Chianti
- Chianti (Vino Rosso)
- Versioni: Secco
- => 70% Vitigno Sangiovese
- =< 30% Vitigni a bacca bianca e nera idonei alla coltivazione nella regione Toscana, considerando che: a) i vitigni a bacca bianca non potranno, da soli o congiuntamente, superare il limite massimo del 10%; b) i vitigni Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon, non potranno, da soli o congiuntamente, superare il limite massimo del 15%.
- => 11,50% Vol. Titolo alcolometrico
- Vino Rosso dal colore rosso rubino vivace tendente al granato con l'invecchiamento, odore vinoso, talvolta con profumo di mammola e con più pronunziato carattere di finezza nella fase di invecchiamento e sapore armonico, sapido, leggermente tannico, che si affina col tempo al morbido vellutato; il prodotto dell'annata che ha subito il «governo» presenta vivezza e rotondità.
- Chianti Superiore (Vino Rosso Superiore)
- Versioni: Secco
- => 70% Vitigno Sangiovese
- =< 30% Vitigni a bacca bianca e nera idonei alla coltivazione nella regione Toscana, considerando che: a) i vitigni a bacca bianca non potranno, da soli o congiuntamente, superare il limite massimo del 10%; b) i vitigni Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon, non potranno, da soli o congiuntamente, superare il limite massimo del 15%.
- => 12% Vol. Titolo alcolometrico
- Vino Rosso Superiore dal colore rosso rubino vivace tendente al granato con l'invecchiamento, odore vinoso, talvolta con profumo di mammola e con più pronunziato carattere di finezza nella fase di invecchiamento e sapore armonico, sapido, leggermente tannico, che si affina col tempo al morbido vellutato; il prodotto dell'annata che ha subito il «governo» presenta vivezza e rotondità.
- Chianti Riserva (Vino Rosso Invecchiato)
- Versioni: Secco
- => 70% Vitigno Sangiovese
- =< 30% Vitigni a bacca bianca e nera idonei alla coltivazione nella regione Toscana, considerando che: a) i vitigni a bacca bianca non potranno, da soli o congiuntamente, superare il limite massimo del 10%; b) i vitigni Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon, non potranno, da soli o congiuntamente, superare il limite massimo del 15%.
- => 12% Vol. Titolo alcolometrico
- Vino Rosso Invecchiato dal colore rosso rubino vivace tendente al granato con l'invecchiamento, odore vinoso, talvolta con profumo di mammola e con più pronunziato carattere di finezza nella fase di invecchiamento e sapore armonico, sapido, leggermente tannico, che si affina col tempo al morbido vellutato; il prodotto dell'annata che ha subito il «governo» presenta vivezza e rotondità.
- Chianti Sottozona Colli Aretini (Vino Rosso)
- Versioni: Secco
- => 70% Vitigno Sangiovese
- =< 30% Vitigni a bacca bianca e nera idonei alla coltivazione nella regione Toscana, considerando che: a) i vitigni a bacca bianca non potranno, da soli o congiuntamente, superare il limite massimo del 10%; b) i vitigni Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon, non potranno, da soli o congiuntamente, superare il limite massimo del 15%.
- => 11,50% Vol. Titolo alcolometrico
- Vino Rosso dal colore rosso rubino vivace tendente al granato con l'invecchiamento, odore vinoso, talvolta con profumo di mammola e con più pronunziato carattere di finezza nella fase di invecchiamento e sapore armonico, sapido, leggermente tannico, che si affina col tempo al morbido vellutato; il prodotto dell'annata che ha subito il «governo» presenta vivezza e rotondità.
- Chianti Sottozona Colli Aretini Riserva (Vino Rosso Invecchiato)
- Versioni: Secco
- => 70% Vitigno Sangiovese
- =< 30% Vitigni a bacca bianca e nera idonei alla coltivazione nella regione Toscana, considerando che: a) i vitigni a bacca bianca non potranno, da soli o congiuntamente, superare il limite massimo del 10%; b) i vitigni Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon, non potranno, da soli o congiuntamente, superare il limite massimo del 15%.
- => 12,50% Vol. Titolo alcolometrico
- Vino Rosso Invecchiato dal colore rosso rubino vivace tendente al granato con l'invecchiamento, odore vinoso, talvolta con profumo di mammola e con più pronunziato carattere di finezza nella fase di invecchiamento e sapore armonico, sapido, leggermente tannico, che si affina col tempo al morbido vellutato; il prodotto dell'annata che ha subito il «governo» presenta vivezza e rotondità.
- Chianti Sottozona Colli Fiorentini (Vino Rosso)
- Versioni: Secco
- => 70% Vitigno Sangiovese
- =< 30% Vitigni a bacca bianca e nera idonei alla coltivazione nella regione Toscana, considerando che: a) i vitigni a bacca bianca non potranno, da soli o congiuntamente, superare il limite massimo del 10%; b) i vitigni Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon, non potranno, da soli o congiuntamente, superare il limite massimo del 15%.
- => 12% Vol. Titolo alcolometrico
- Vino Rosso dal colore rosso rubino vivace tendente al granato con l'invecchiamento; odore: vinoso, talvolta con profumo di mammola e con più pronunziato carattere di finezza nella fase di invecchiamento; sapore: armonico, sapido, leggermente tannico, che si affina col tempo al morbido vellutato; il prodotto dell'annata che ha subito il «governo» presenta vivezza e rotondità.
- Chianti Sottozona Colli Fiorentini Riserva (Vino Rosso Invecchiato)
- Versioni: Secco
- => 70% Vitigno Sangiovese
- =< 30% Vitigni a bacca bianca e nera idonei alla coltivazione nella regione Toscana, considerando che: a) i vitigni a bacca bianca non potranno, da soli o congiuntamente, superare il limite massimo del 10%; b) i vitigni Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon, non potranno, da soli o congiuntamente, superare il limite massimo del 15%.
- => 12,50% Vol. Titolo alcolometrico
- Vino Rosso Invecchiato dal colore rosso rubino vivace tendente al granato con l'invecchiamento; odore: vinoso, talvolta con profumo di mammola e con più pronunziato carattere di finezza nella fase di invecchiamento; sapore: armonico, sapido, leggermente tannico, che si affina col tempo al morbido vellutato; il prodotto dell'annata che ha subito il «governo» presenta vivezza e rotondità.
- Chianti Sottozona Colline Pisane (Vino Rosso)
- Versioni: Secco
- => 70% Vitigno Sangiovese
- =< 30% Vitigni a bacca bianca e nera idonei alla coltivazione nella regione Toscana, considerando che: a) i vitigni a bacca bianca non potranno, da soli o congiuntamente, superare il limite massimo del 10%; b) i vitigni Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon, non potranno, da soli o congiuntamente, superare il limite massimo del 15%.
- => 11,50% Vol. Titolo alcolometrico
- Vino Rosso dal colore rosso rubino vivace tendente al granato con l'invecchiamento, odore vinoso, talvolta con profumo di mammola e con più pronunziato carattere di finezza nella fase di invecchiamento e sapore armonico, sapido, leggermente tannico, che si affina col tempo al morbido vellutato; il prodotto dell'annata che ha subito il «governo» presenta vivezza e rotondità.
- Chianti Sottozona Colline Pisane Riserva (Vino Rosso Invecchiato)
- Versioni: Secco
- => 70% Vitigno Sangiovese
- =< 30% Vitigni a bacca bianca e nera idonei alla coltivazione nella regione Toscana, considerando che: a) i vitigni a bacca bianca non potranno, da soli o congiuntamente, superare il limite massimo del 10%; b) i vitigni Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon, non potranno, da soli o congiuntamente, superare il limite massimo del 15%.
- => 12,50% Vol. Titolo alcolometrico
- Vino Rosso Invecchiato dal colore rosso rubino vivace tendente al granato con l'invecchiamento, odore vinoso, talvolta con profumo di mammola e con più pronunziato carattere di finezza nella fase di invecchiamento e sapore armonico, sapido, leggermente tannico, che si affina col tempo al morbido vellutato; il prodotto dell'annata che ha subito il «governo» presenta vivezza e rotondità.
- Chianti Sottozona Montalbano (Vino Rosso)
- Versioni: Secco
- => 70% Vitigno Sangiovese
- =< 30% Vitigni a bacca bianca e nera idonei alla coltivazione nella regione Toscana, considerando che: a) i vitigni a bacca bianca non potranno, da soli o congiuntamente, superare il limite massimo del 10%; b) i vitigni Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon, non potranno, da soli o congiuntamente, superare il limite massimo del 15%.
- => 11,50% Vol. Titolo alcolometrico
- Vino Rosso dal colore rosso rubino vivace tendente al granato con l'invecchiamento, odore vinoso, talvolta con profumo di mammola e con più pronunziato carattere di finezza nella fase di invecchiamento e sapore armonico, sapido, leggermente tannico, che si affina col tempo al morbido vellutato; il prodotto dell'annata che ha subito il «governo» presenta vivezza e rotondità.
- Chianti Sottozona Montalbano Riserva (Vino Rosso Invecchiato)
- Versioni: Secco
- => 70% Vitigno Sangiovese
- =< 30% Vitigni a bacca bianca e nera idonei alla coltivazione nella regione Toscana, considerando che: a) i vitigni a bacca bianca non potranno, da soli o congiuntamente, superare il limite massimo del 10%; b) i vitigni Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon, non potranno, da soli o congiuntamente, superare il limite massimo del 15%.
- => 12,50% Vol. Titolo alcolometrico
- Vino Rosso Invecchiato dal colore rosso rubino vivace tendente al granato con l'invecchiamento, odore vinoso, talvolta con profumo di mammola e con più pronunziato carattere di finezza nella fase di invecchiamento e sapore armonico, sapido, leggermente tannico, che si affina col tempo al morbido vellutato; il prodotto dell'annata che ha subito il «governo» presenta vivezza e rotondità.
- Chianti Sottozona Montespertoli (Vino Rosso)
- Versioni: Secco
- => 70% Vitigno Sangiovese
- =< 30% Vitigni a bacca bianca e nera idonei alla coltivazione nella regione Toscana, considerando che: a) i vitigni a bacca bianca non potranno, da soli o congiuntamente, superare il limite massimo del 10%; b) i vitigni Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon, non potranno, da soli o congiuntamente, superare il limite massimo del 15%.
- => 12% Vol. Titolo alcolometrico
- Vino Rosso dal colore rosso rubino vivace tendente al granato con l'invecchiamento, odore vinoso, talvolta con profumo di mammola e con più pronunziato carattere di finezza nella fase di invecchiamento e sapore armonico, sapido, leggermente tannico, che si affina col tempo al morbido vellutato; il prodotto dell'annata che ha subito il «governo» presenta vivezza e rotondità.
- Chianti Sottozona Montespertoli Riserva (Vino Rosso Invecchiato)
- Versioni: Secco
- => 70% Vitigno Sangiovese
- =< 30% Vitigni a bacca bianca e nera idonei alla coltivazione nella regione Toscana, considerando che: a) i vitigni a bacca bianca non potranno, da soli o congiuntamente, superare il limite massimo del 10%; b) i vitigni Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon, non potranno, da soli o congiuntamente, superare il limite massimo del 15%.
- => 12,50% Vol. Titolo alcolometrico
- Vino Rosso Invecchiato dal colore rosso rubino vivace tendente al granato con l'invecchiamento, odore vinoso, talvolta con profumo di mammola e con più pronunziato carattere di finezza nella fase di invecchiamento e sapore armonico, sapido, leggermente tannico, che si affina col tempo al morbido vellutato; il prodotto dell'annata che ha subito il «governo» presenta vivezza e rotondità.
- Chianti Sottozona Rùfina (Vino Rosso)
- Versioni: Secco
- => 70% Vitigno Sangiovese
- =< 30% Vitigni a bacca bianca e nera idonei alla coltivazione nella regione Toscana, considerando che: a) i vitigni a bacca bianca non potranno, da soli o congiuntamente, superare il limite massimo del 10%; b) i vitigni Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon, non potranno, da soli o congiuntamente, superare il limite massimo del 15%.
- => 12% Vol. Titolo alcolometrico
- Vino Rosso dal colore rosso rubino vivace tendente al granato con l'invecchiamento, odore vinoso, talvolta con profumo di mammola e con più pronunziato carattere di finezza nella fase di invecchiamento e sapore armonico, sapido, leggermente tannico, che si affina col tempo al morbido vellutato; il prodotto dell'annata che ha subito il «governo» presenta vivezza e rotondità.
- Chianti Sottozona Rùfina Riserva (Vino Rosso Invecchiato)
- Versioni: Secco
- => 70% Vitigno Sangiovese
- =< 30% Vitigni a bacca bianca e nera idonei alla coltivazione nella regione Toscana, considerando che: a) i vitigni a bacca bianca non potranno, da soli o congiuntamente, superare il limite massimo del 10%; b) i vitigni Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon, non potranno, da soli o congiuntamente, superare il limite massimo del 15%.
- => 12,50% Vol. Titolo alcolometrico
- Vino Rosso Invecchiato dal colore rosso rubino vivace tendente al granato con l'invecchiamento, odore vinoso, talvolta con profumo di mammola e con più pronunziato carattere di finezza nella fase di invecchiamento e sapore armonico, sapido, leggermente tannico, che si affina col tempo al morbido vellutato; il prodotto dell'annata che ha subito il «governo» presenta vivezza e rotondità.
- Chianti Sottozona Colli Senesi (Vino Rosso)
- Versioni: Secco
- => 75% Vitigno Sangiovese
- =< 25% Vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione nella regione Toscana, considerando che i vitigni Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon, da soli o congiuntamente, non potranno superare il limite massimo del 10%.
- => 12% Vol. Titolo alcolometrico
- Vino Rosso dal colore rosso rubino vivace tendente al granato con l'invecchiamento; odore: vinoso, talvolta con profumo di mammola e con più pronunziato carattere di finezza nella fase di invecchiamento; sapore: armonico, sapido, leggermente tannico, che si affina col tempo al morbido vellutato; il prodotto dell'annata che ha subito il «governo» presenta vivezza e rotondità.
- Chianti Sottozona Colli Senesi Riserva (Vino Rosso Invecchiato)
- Versioni: Secco
- => 75% Vitigno Sangiovese
- =< 25% Vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione nella regione Toscana, considerando che i vitigni Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon, da soli o congiuntamente, non potranno superare il limite massimo del 10%.
- => 13% Vol. Titolo alcolometrico
- Vino Rosso Invecchiato dal colore rosso rubino vivace tendente al granato con l'invecchiamento; odore: vinoso, talvolta con profumo di mammola e con più pronunziato carattere di finezza nella fase di invecchiamento; sapore: armonico, sapido, leggermente tannico, che si affina col tempo al morbido vellutato; il prodotto dell'annata che ha subito il «governo» presenta vivezza e rotondità.
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(Legenda simboli: > maggiore di; < minore di; >< da-a; = uguale a; => uguale o maggiore di; =< uguale o minore di).
2. Territorio e Zona di produzione del Vino DOCG Chianti
L'area geografica vocata alla produzione del Vino DOCG Chianti si estende sulle colline situate lungo la catena appenninica toscana, in un territorio adeguatamente ventilato, luminoso e favorevole all'espletamento di tutte le funzioni vegeto-produttive delle vigne.
- La Zona di Produzione del Vino DOCG Chianti è localizzata in:
- provincia di Arezzo e comprende il territorio dei comuni di Arezzo, Bucine, Capolona, Castelfranco di Sopra, Castiglion Fibocchi, Cavriglia, Civitella in Val di Chiana, Foiano della Chiana, Laterina, Loro Ciuffenna, Lucignano, Marciano della Chiana, Monte San Savino, Montevarchi, Pergine Valdarno, Pian di Sco, Subbiano e Terranuova Bracciolini.
- provincia di Firenze e comprende il territorio dei comuni di Bagno a Ripoli, Barberino Val d'Elsa, Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Dicomano, Empoli, Fiesole, Figline Valdarno, Firenze, Gambassi Terme, Impruneta, Incisa Valdarno, Lastra a Signa, Londa, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rignano sull'Arno, Rufina, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci, Signa, Tavarnelle Val di Pesa e Vinci.
- provincia di Pisa e comprende il territorio dei comuni di Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Crespina, Fauglia, Lajatico, Lari, Lorenzana, Montopoli Valdarno, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, San Miniato, Santa Luce e Terricciola.
- provincia di Pistoia e comprende il territorio dei comuni di Lamporecchio, Larciano, Monsummano Terme, Montale, Pistoia, Quarrata e Serravalle Pistoiese.
- provincia di Prato e comprende il territorio dei comuni di Carmignano, Montemurlo e Poggio a Caiano.
- provincia di Siena e comprende il territorio dei comuni di Asciano, Casole d'Elsa, Castelnuovo Berardenga, Cetona, Chianciano, Chiusi, Colle Val d'Elsa, Montalcino, Montepulciano, Monteriggioni, Monteroni Val d'Arbia, Murlo, Pienza, Poggibonsi, Radicondoli, Rapolano Terme, San Casciano dei Bagni, San Gimignano, Sarteano, Siena, Sinalunga, Sovicille, Torrita di Siena e Trequanda.
- La Zona di Produzione del Vino DOCG Chianti Sottozona Colli Aretini è localizzata in:
- provincia di Arezzo e comprende il territorio dei comuni di Arezzo, Bucine, Capolona, Castelfranco di Sopra, Castiglion Fibocchi, Cavriglia, Civitella in Val di Chiana, Laterina, Loro Ciuffenna, Montevarchi, Pergine Valdarno, Pian di Sco, Subbiano e Terranuova Bracciolini.
- La Zona di Produzione del Vino DOCG Chianti Sottozona Colli Fiorentini è localizzata in:
- provincia di Firenze e comprende il territorio dei comuni di Bagno a Ripoli, Barberino Val d'Elsa, Certaldo, Fiesole, Figline Val d'Arno, Impruneta, Incisa, Lastra, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rignano Sull'Arno, San Casciano Val di Pesa, Scandicci, Signa e Tavarnelle Val di Pesa.
- La Zona di Produzione del Vino DOCG Chianti Sottozona Colline Pisane è localizzata in:
- provincia di Pisa e comprende il territorio dei comuni di Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Crespina, Fauglia, Lari, Ponsacco e Terricciola.
- La Zona di Produzione del Vino DOCG Chianti Sottozona Colline Senesi è localizzata in:
- provincia di Siena e comprende il territorio dei comuni di Castelnuovo Berardenga, Chiusi, Colle Val d'Elsa, Montalcino, Montepulciano, Monteriggioni, Murlo, Poggibonsi, San Gimignano, Siena, Sinalunga, Sovicille e Torrita di Siena.
- La Zona di Produzione del Vino DOCG Chianti Sottozona Montalbano è localizzata in:
- provincia di Pistoia e comprende il territorio dei comuni di Capraia e Limite, Vinci in provincia di Firenze, Larciano, Lamporecchio, Monsummano Terme e Quarrata.
- La Zona di Produzione del Vino DOCG Chianti Sottozona Montespertoli è localizzata in:
- provincia di Firenze e comprende il territorio del comune di Montespertoli.
- La Zona di Produzione del Vino DOCG Chianti Sottozona Rùfina è localizzata in:
- provincia di Firenze e comprende il territorio dei comuni di Dicomano, Londa, Pelago, Pontassieve e Rùfina.
3. Vinificazione e Affinamento del Vino DOCG Chianti
Nelle fasi di vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti della zona atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche di qualità.
Le pratiche enologiche di vinificazione del Vino DOCG Chianti prevedono, tra l'altro, che:
- La resa massima dell’uva in vino DOCG Chianti non dovrà essere superiore al 70%; nel caso tali parametri venissero superati entro il limite del 5%, l'eccedenza non potrà avere diritto alla DOCG. Oltre detti limiti decade il diritto alla DOCG per tutto il prodotto.
- Il vino a denominazione di origine controllata e garantita Chianti, anche con riferimento alle sottozone, può aver diritto alla menzione Riserva se sottoposto ad invecchiamento di almeno 2 anni.
- Per i vini a denominazione di origine controllata e garantita Chianti con i riferimenti alle sottozone «Colli Fiorentini» e «Rufina» l'invecchiamento previsto per aver diritto alla menzione Riserva dovrà essere effettuato per almeno sei mesi in fusti di legno.
- Per il vino Chianti con riferimento alla sottozona «Colli Senesi» l'invecchiamento previsto per aver diritto alla menzione Riserva dovrà essere effettuato per almeno 8 mesi in fusti di legno con un successivo affinamento in bottiglia per almeno 4 mesi.
- Nella designazione dei Vini DOCG Chianti può essere menzionata la dizione "Vigna" purchè sia seguita dal relativo toponimo e che siano rispettate determinate pratiche di vinificazione.
- Sulle etichette di ciascuna tipologia di Vino DOCG Chianti è obbligatorio riportare l'annata di produzione delle uve.
4. Produttori di Vino DOCG Chianti
Con l’utilizzo della DOCG Chianti i Produttori Vinicoli Toscani sono orgogliosi di presentare al consumatore un Vino di Qualità che ha più cose da raccontare rispetto ad altri: da dove proviene, come viene lavorato, le origini storiche e le caratteristiche che lo identificano in un territorio ben definito che l'appassionato o l'estimatore potrà maggiormente percepire ed apprezzare durante la Visita alle Cantine che operano nell'ambito di questa denominazione.
5. Abbinamenti gastronomici con il Vino DOCG Chianti
Piatti a base di carne e cacciagione come la porchetta allo spiedo, la trippa, la lepre, la bistecca alla fiorentina, il lardo di Colonnata.
6. Storia e Letteratura del Vino DOCG Chianti
Il termine Chianti rappresenta, assieme alla tradizioni culturali secolari, alla storia, alla letteratura, alla gastronomia, alla popolazione ivi residente, non solo un grande vino, ma anche un sistema socio-economico più complesso.
Il grande sviluppo della viticoltura si è avuto con l’avvento della famiglia dei Medici. Già nella seconda metà del 1400, Lorenzo dei Medici, nel Simposio e nella Canzone di Bacco, illustra un clima popolaresco, dove il vino è l’essenza di un teatro di arguzie e banalità, al limite grottesco. Fu dunque, il vino per i Medici, già mercanti e banchieri, un bene ed un dono, fu alimento, merce e simbolo.
Si dice che dai tempi del duro e sagace Cosimo il Vecchio fino allo sfortunato Gian Gastone, il vino preferito a casa Medici fosse quello prodotto nella zona del Chianti. Oltre ai vini di provenienza da tali zone, si beveva, prima a Palazzo di Via Larga, poi a Pitti e sempre nelle Ville medicee del contado, anche vini Schiavo, Vernaccia, Moscatello, Greco, Malvasia, il Ribolla ed il vin cotto.
Stretto è il legame che lega la dinastia medicea con la scienza enologica o più semplicemente con il vino. Non a caso, rifacendo nel Cinquecento il duecentesco Palazzo Vecchio, in onore dei Medici, le colonne furono adornate di pampani, tralci ed uve, che ancora, si possono ammirare nel cortile del palazzo. I Medici furono Signori di Firenze, del contado e, dal Cinquecento, furono Granduchi di Toscana. E’ naturale dunque che uno dei prodotti più rinomati, della regione, diventasse cura del mondo della politica.
Ma, il vino segnò anche l’allegria, il fasto, il desiderio di ebrezza e di smemoratezza che molti Medici, e Lorenzo fra tutti, coltivarono, non senza una vena segreta di malinconia. Molte dispute si sono accese per stabilire quanti anni abbia il Chianti, compresa quella del significato del nome: per alcuni significa “battito di ali” o “clamore e suoni di corni” oppure è più semplicemente l’estensione topografica della parola etrusca “Clante”, nome personale, frequente nell’onomastica di quel popolo, di cui sono state trovate tracce in certe scritture contabili del XIV secolo.
Lamberto Paronetto, in un suo libro, ne menziona l’uso in un atto di donazione del 790 appartenente alla Badia di San Bartolomeo a Ripoli. Dall’atto di donazione si passa, con un salto di molti secoli, ai documenti dell’archivio Datini (1383-1410) di Prato, dove viene anche usato, per la prima volta, il termine “Chianti” per designare un tipo speciale di vino. Comunque, una fra le remote e sicure citazioni della parola “Chianti”, riferita al vino, sembra quella apparsa nella sacra rappresentazione di S. Antonio sulla fine del quattrocento o dei primi anni del cinquecento. Tuttavia, nonostante le rare apparizioni quattrocentesche e cinquecentesche della parola, la denominazione corrente di questo vino resterà ancora per parecchio tempo riferita al nome di “vermiglio” o a quello di “vino di Firenze”.
Solo nel seicento, con l’intensificarsi dello smercio e delle esportazioni, il nome della regione verrà universalmente riconosciuto anche per il celebre prodotto di questa territorio. Nel settembre del 1716, gli “illustrissimi signori deputati della nuova congregazione sopra il commercio del vino” fissarono i termini del commercio dentro e fuori “li Stati di Sua Altezza Reale”, formulando, senza volerlo, il primo vero e proprio disciplinare del “Chianti” e degli altri vini, allora famosi, destinati in futuro a fondersi, nella sua denominazione. Il Bando affisso “nei luoghi soliti ed insoliti” di Firenze, regolamentava oltre alla zona originaria del Chianti, anche quella del Carmignano, Pomino, e Valdarno di Sopra. L’editto granducale, tra l’altro, comminava pene severe per tutti i casi di contraffazione e di traffico clandestino, anticipando la disciplina per i luoghi di origine, preludio all’odierna denominazione controllata e garantita.
Scrivevano all’epoca gli illustrissimi controllori: “tutti quei vini che non saranno prodotti e fatti nelle regioni confinate, non si possono, ne’ devono, sotto qualsiasi pretesto o questo colore, contrattare per navigare, per vino Chianti, Pomino, Carmignano e Val d’Arno di Sopra, sotto le pene contenute nello enunciato bando”. Il bando parlava chiaro: “Premendo all’Altezza Reale del Serenissimo Granduca di Toscana, nostro signore che si mantenga l’antico credito di qualsiasi genere di mercanzie che si stacchino dai suoi felicissimi Stati, non solo per il decoro della Nazione quale ha conservato sempre un’illibata fede pubblica, che per cooperare al possibile per il sollievo dei suoi amatissimi sudditi ….” Fu deciso, quindi, di ordinare la costituzione di un’apposita congregazione, con il compito di vigilare che i vini toscani commessi per navigare, fossero muniti di una garanzia per maggiore sicurezza della qualità loro: “ … criminalmente contro i vetturali, i navicellai e altri che maneggiassero detti vini per le frodi fino alla consegna nei magazzini del compratore forestiero o ai bastimenti direttamente e a seconda del danno cagionato riguardante il benefizio pubblico”. Fino poi ad arrivare, all’intuizione del Barone Bettino Ricasoli, con la definizione della base ampelografica del vino Chianti e dell’introduzione di speciali tecniche di vinificazione, quali quella del “governo”, utilizzando uve “colorino”, preventivamente appassite su stuoie di canne (cannicci).
La pratica del “governo”, conferisce al vino un più elevato tenore di glicerina e ne risulta una maggiore rotondità di “beva”, che lo rende adatto ad accompagnarsi ai piatti tipici toscani, quali salumi, arrosti, carne alla griglia, etc.
Nel 1870, Ricasoli, scriveva al professor Studiati dell’Università di Pisa: “il vino riceve dal Sangioveto la dose principale del suo profumo e una certa vigoria di sensazione; dal Canaiolo l’amabilità che tempra la durezza del primo senza togliergli nulla del suo profumo, per esserne pur esso dotato; la Malvasia tende a diluire il prodotto delle prime due uve, ne accresce il sapore e lo rende più leggero e più prontamente adoprabile all’uso della tavola quotidiana”.
Il Vino DOCG Chianti ha ottenuto il riconoscimento della Denominazione di Origine Controllata in data 9 agosto 1967, poi DOCG in data 2 luglio 1984.
Vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita - Approvato DOC dal D.P.R. 28.4.1975, G.U. 222 del 21.08.1975 - Approvato DOCG dal D.P.R. 20.10.1990, G.U. 59 del 11.03.1991
Denominazione aggiornata con le ultime modifiche introdotte dal D.M. 07.03.2014
--- Confine regionale --- Confine provinciale ♦ Zona di produzione
Vino Carmignano D.O.C.G.
La denominazione di origine controllata e garantita “Carmignano” è riservata ai vini rossi che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
- Carmignano
- Carmignano Riserva
1. Tipologie e Uve del Vino DOCG Carmignano
- Carmignano (Vino Rosso)
- Versioni: Secco
- => 50% Vitigno Sangiovese
- =< 20% Vinigno Canaiolo Nero
- >< 10-20% Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon, da soli o congiuntamente;
- =< 10% Trebbiano Toscano, Canaiolo Bianco e Malvasia del Chianti, da soli o congiuntamente;
- =< 10% Vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione nella regione Toscana.
- => 12,50% Vol. Titolo alcolometrico
- Vino Rosso dal colore rosso rubino vivace, intenso, tendente al granato con l’invecchiamento, odore vinoso con profumo intenso, anche di mammola, e con più pronunciato carattere di finezza per l'invecchiamento e sapore asciutto, sapido, pieno, armonico, morbido e vellutato.
- Carmignano Riserva (Vino Rosso Invecchiato)
- Versioni: Secco
- => 50% Vitigno Sangiovese
- =< 20% Vinigno Canaiolo Nero
- >< 10-20% Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon, da soli o congiuntamente;
- =< 10% Trebbiano Toscano, Canaiolo Bianco e Malvasia del Chianti, da soli o congiuntamente;
- =< 10% Vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione nella regione Toscana.
- => 12,50% Vol. Titolo alcolometrico
- Vino Rosso Invecchiato dal colore rosso rubino vivace, intenso, tendente al granato con l’invecchiamento, odore vinoso con profumo intenso, anche di mammola, e con più pronunciato carattere di finezza per l'invecchiamento e sapore asciutto, sapido, pieno, armonico, morbido e vellutato.
__________
(Legenda simboli: > maggiore di; < minore di; >< da-a; = uguale a; => uguale o maggiore di; =< uguale o minore di).
2. Territorio e Zona di produzione del Vino DOCG Carmignano
L'area geografica vocata alla produzione del Vino DOCG Carmignano si estende sulle colline pratesi situate all’interno della piccola catena del Montalbano, che da Serravalle Pistoiese giunge a strapiombo sull’Arno a sud di Artimino, in un territorio adeguatamente ventilato, luminoso e favorevole all'espletamento di tutte le funzioni vegeto-produttive delle vigne.
La Zona di Produzione del Vino DOCG Carmignano è localizzata in:
- provincia di Prato e comprende il territorio dei comuni di Carmignano e Poggio a Caiano.
3. Vinificazione e Affinamento del Vino DOCG Carmignano
Nelle fasi di vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti della zona atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche di qualità.
Le pratiche enologiche di vinificazione del Vino DOCG Carmignano prevedono, tra l'altro, che:
- La resa massima dell’uva in vino DOCG Carmignano non dovrà essere superiore al 70%; nel caso tali parametri venissero superati entro il limite del 5%, l'eccedenza non potrà avere diritto alla DOCG. Oltre detti limiti decade il diritto alla DOCG per tutto il prodotto.
- Il vino DOCG Carmignano deve essere sottoposto ad invecchiamento per almeno 8 mesi.
- Il vino DOCG Carmignano con menzione Riserva deve essere sottoposto ad invecchiamento per almeno 12 mesi.
- Nella designazione dei Vini DOCG Carmignano può essere menzionata la dizione "Vigna" purchè sia seguita dal relativo toponimo e che siano rispettate determinate pratiche di vinificazione.
- Sulle etichette di ciascuna tipologia di Vino DOCG Carmignano è obbligatorio riportare l'annata di produzione delle uve.
4. Produttori di Vino DOCG Carmignano
Con l’utilizzo della DOCG Carmignano i Produttori Vinicoli Toscani sono orgogliosi di presentare al consumatore un Vino di Qualità che ha più cose da raccontare rispetto ad altri: da dove proviene, come viene lavorato, le origini storiche e le caratteristiche che lo identificano in un territorio ben definito che l'appassionato o l'estimatore potrà maggiormente percepire ed apprezzare durante la Visita alle Cantine che operano nell'ambito di questa denominazione.
5. Abbinamenti gastronomici con il Vino DOCG Carmignano
Piatti strutturati come il polpettone alla fiorentina, la faraona al cartoccio, la porchetta allo spiedo, la bistecca alla fiorentina.
6. Storia e Letteratura del Vino DOCG Carmignano
Le pregevoli caratteristiche del vino prodotto nella zona del Carmignano sono note da lungo tempo. Già nel ‘300 Pietro Domenico Bartoloni, cronista, parla dei “vini di Carmignano e di Artimino che sono eccellenti”.
Il Ricci nelle “Memorie storiche di Carmignano”, 1895, riferisce che Ser Lapo Mazzei acquistò l’8 dicembre 1396, per conto di Marco Datini, 15 soma di vino di Carmignano al prezzo di “un fiorino suggello” la soma (un prezzo pari a circa quattro volte quello dei vini maggiormente quotati a quel tempo). Il Redi (1673), nel famoso ditirambo, parla in termini molto lusinghieri del “Carmignano”, “ma se giara io prendo in mano di brillante Carmignano così grato in sen mi piove che ambrosia e nettar non invidio a Giove”.
Il vino di Carmignano si era fatto un buon nome anche al di fuori dei confini, tanto che nel 1716 il Granduca di Toscana Cosimo III dei Medici emise un bando per fissare in modo chiaro ed inequivocabile i confini del comprensorio di produzione del “vino di Carmignano” insieme a quelli di altri tre vini. Numerose altre testimonianze, successive al bando granducale, confermano il riconoscimento di particolari caratteri a questo vino e tali da distinguerlo nettamente da altri rinomati vini prodotti nelle varie zone della Toscana.
Il Repetti (1833) afferma che il “Carmignano” è uno dei migliori e più rinomati vini della Toscana. L’Amati, nel suo “Dizionario geografico dell’Italia” (1870) raccomanda, fra gli altri vini, il Carmignano “squisito”. Il Cusmano (1889) nel “Dizionario metodico-alfabetico di viticoltura ed enologia” cita il Carmignano tra i vini migliori prodotti in Toscana. Il Palgiani (1891) nel “Supplemento alla VI edizione della “Enciclopedia Italiana” afferma, alla voce “Carmignano” “….tra il territorio bagnato dall’Arno e dall’Ombrone produce vini squisiti, dei migliori della Toscana”. L’elenco delle testimonianze potrebbe ancora continuare, ma quanto sopra richiamato ci sembra sufficiente per potere affermare che il “Carmignano”, il vino praticamente prodotto nella zona delimitata dal Bando Granducale del 1716, ha sempre avuto una fisionomia propria che lo ha distinto, per le sue caratteristiche particolari, dagli altri eccellenti vini che si producono in Toscana.
Esistono infatti delle particolari condizioni microambientali ed agronomiche che, agendo congiuntamente, imprimono al vino “Carmignano” un carattere unico e riconoscibile.
Il Vino DOCG Carmignano ha ottenuto il riconoscimento della Denominazione di Origine Controllata in data 28 aprile 1975 e DOCG in data 20.10.1990.
Vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita - Approvato DOC dal D.P.R. 28.03.1966, G.U. 132 del 30.06.1966 - Approvato DOCG dal D.P.R. 01.07.1980, G.U. 314 del 15.11.1980
Denominazione aggiornata con le ultime modifiche introdotte dal D.M. 07.03.2014
--- Confine regionale --- Confine provinciale ♦ Zona di produzione
Vino Brunello di Montalcino D.O.C.G.
La denominazione di origine controllata e garantita “Brunello di Montalcino” è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
- Brunello di Montalcino
- Brunello di Montalcino Riserva
- Brunello di Montalcino Vigna
1. Tipologie e Uve del Vino DOCG Brunello di Montalcino
- Brunello di Montalcino (Vino Rosso)
- Versioni: Secco
- = 100% Vitigno Sangiovese
- => 12,50% Vol. Titolo alcolometrico
- Vino Rosso dal colore rosso rubino intenso tendente al granato, odore caratteristico ed intenso e sapore asciutto, caldo, un po’ tannico, robusto, armonico, persistente.
- Brunello di Montalcino Riserva (Vino Rosso Invecchiato)
- Versioni: Secco
- = 100% Vitigno Sangiovese
- => 12,50% Vol. Titolo alcolometrico
- Vino Rosso Invecchiato dal colore rosso rubino intenso tendente al granato, odore caratteristico ed intenso e sapore asciutto, caldo, un po’ tannico, robusto, armonico, persistente.
- Brunello di Montalcino Vigna (Vino Rosso)
- Versioni: Secco
- = 100% Vitigno Sangiovese
- => 12,50% Vol. Titolo alcolometrico
- Vino Rosso dal colore rosso rubino intenso tendente al granato, odore caratteristico ed intenso e sapore asciutto, caldo, un po’ tannico, robusto, armonico, persistente.
__________
(Legenda simboli: > maggiore di; < minore di; >< da-a; = uguale a; => uguale o maggiore di; =< uguale o minore di).
2. Territorio e Zona di produzione del Vino DOCG Brunello di Montalcino
L'area geografica vocata alla produzione del Vino DOCG Brunello di Montalcino si estende sulle colline senesi, in un territorio adeguatamente ventilato, luminoso e favorevole all'espletamento di tutte le funzioni vegeto-produttive delle vigne.
La Zona di Produzione del Vino DOCG Brunello di Montalcino è localizzata in:
- provincia di Siena e comprende il territorio del comune di Montalcino.
3. Vinificazione e Affinamento del Vino DOCG Brunello di Montalcino
Nelle fasi di vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti della zona atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche di qualità.
Le pratiche enologiche di vinificazione del Vino DOCG Brunello di Montalcino prevedono, tra l'altro, che:
- La resa massima dell’uva in vino DOCG Brunello di Montalcino non dovrà essere superiore al 68%; nel caso tali parametri venissero superati entro il limite del 7%, l'eccedenza non potrà avere diritto alla DOCG. Oltre detti limiti decade il diritto alla DOCG per tutto il prodotto.
- Il vino DOCG Brunello di Montalcino deve essere sottoposto ad un periodo di affinamento di almeno due anni in contenitori di rovere di qualsiasi dimensione.
- Il vino DOCG Brunello di Montalcino non può essere immesso al consumo prima del 1° gennaio dell’anno successivo al termine di cinque anni calcolati considerando l’annata della vendemmia.
- Il vino DOCG Brunello di Montalcino può portare come qualificazione la menzione “Riserva” se immesso al consumo successivamente al 1° gennaio dell’anno successivo al termine di sei anni, calcolati considerando l’annata della vendemmia, fermi restando i minimi di due anni di affinamento in contenitori di rovere e di sei mesi in bottiglia.
- Il vino DOCG Brunello di Montalcino, prima dell’immissione al consumo, deve essere sottoposto ad un periodo di affinamento in bottiglia di almeno quattro mesi e di almeno sei mesi per il tipo Riserva.
- Nella designazione dei Vini DOCG Brunello di Montalcino può essere menzionata la dizione "Vigna" purchè sia seguita dal relativo toponimo e che siano rispettate determinate pratiche di vinificazione.
- Sulle etichette di ciascuna tipologia di Vino DOCG Brunello di Montalcino è obbligatorio riportare l'annata di produzione delle uve.
4. Produttori di Vino DOCG Brunello di Montalcino
Con l’utilizzo della DOCG Brunello di Montalcino i Produttori Vinicoli Toscani sono orgogliosi di presentare al consumatore un Vino di Qualità che ha più cose da raccontare rispetto ad altri: da dove proviene, come viene lavorato, le origini storiche e le caratteristiche che lo identificano in un territorio ben definito che l'appassionato o l'estimatore potrà maggiormente percepire ed apprezzare durante la Visita alle Cantine che operano nell'ambito di questa denominazione.
5. Abbinamenti gastronomici con il Vino DOCG Brunello di Montalcino
L'eleganza e il corpo armonico del vino permettono abbinamenti con piatti molto strutturati e compositi quali le carni rosse, la selvaggina da penna e da pelo, eventualmente accompagnate da funghi e tartufi.
6. Storia e Letteratura del Vino DOCG Brunello di Montalcino
La vocazione del territorio di Montalcino a produrre vini di grande qualità è nota da molti secoli. Già nel Medio Evo gli statuti comunali regolamentavano la data d’inizio vendemmia, mentre durante l’assedio del 1553, il vino non mancò mai e Blaise de Montluc, alla difesa delle mura montalcinesi, per dissimulare le sofferenze ”si arrubinava il volto con il robusto vino”.
Secondo il bolognese Leandro Alberti (1550-1631), Montalcino è: ”molto nominato per li buoni vini che si cavano da quelli ameni colli.”. L’auditore granducale Bartolomeo Gherardini nella sua visita a Montalcino del 1676-1677 segnala la produzione di 6050 some di vino descritto come “vino gagliardo, non però in gran quantità”. Charles Thompson nel 1744 dice che “Montalcino non è molto famosa eccetto che per la bontà dei suoi vini”.
Il padre precursore della produzione del vino Brunello di Montalcino fu certamente Clemente Santi. Nel 1869 un suo Vino Scelto (Brunello) della vendemmia 1865 fu premiato con medaglia d’argento dal Comizio del circondario.
Nel 1893 il Ministero dell’Agricoltura premia un vino di Raffaello Padelletti e all’inizio del ‘900 il Brunello di Riccardo Paccagnini vince molti prestigiosissimi riconoscimenti sia nazionali (Esposizione Franco Italiana di Roma nel 1910), sia internazionali (grand prix per il Brunello 1894 e medaille d’or per uno del 1899).
Il professor Martini della Scuola di Viticoltura e Enologia di Conegliano Veneto, nel 1885, in una conferenza su “La ricchezza avvenire della provincia senese”, mette in evidenza che il Senese “è ormai conosciuto su tutti i mercati vinicoli nazionali ed anche nei principali esteri, per vari tipi di vino tra cui il Brunello di Montalcino”.
Le vicissitudini dell’inizio del XX° secolo portarono ad un decadimento della produzione vitienologica e pochissimi produttori tennero viva la produzione montalcinese fra le due guerre. Il Brunello di Montalcino fu presentato da alcune aziende alla Mostra dei Vini Tipici Senesi tenutesi a Siena nel 1932, 1933 e 1935.
Dopo la seconda guerra mondiale si iniziò nuovamente a pensare alla produzione vitivinicola e alcuni ebbero la lungimiranza di proiettarsi nel futuro, accordandosi sulle regole di produzione del Brunello di Montalcino.
Il Vino DOCG Brunello di Montalcino ha ottenuto il riconoscimento della DOC in data 28 marzo 1966 e nella DOCG in data 1° luglio 1980.