43. L'Etichetta del Vino
L'Etichetta è il documento che certifica i requisiti legali per la commercializzazione del vino.
Leggere un'etichetta, al di là del mero messaggio commerciale, significa entrare nel profondo della storia del costume e della storia, dell'arte e della cultura di un paese.
Se da un lato l'etichetta tutela il consumatore, ne facilita le scelte e lo salvaguarda dalle frodi, dall'altro è utile per il produttore, che può trasmettere tutte le informazioni che ritiene utili per incoraggiare l'acquisto del suo vino.
Alla luce delle vigenti norme di legge, un vino deve riportare in etichetta indicazioni obbligatorie con l'opportunità di indicarne altre facoltative.
Indicazioni obbligatorie:
⇒ Designazione della categoria di prodotto vitivinicolo (Vino, Vino Liquoroso, Vino Spumante, Vino Frizzante, ecc.);
⇒ Nome ed espressione della Denominazione di Origine Protetta o Indicazione Geografica Protetta o, in sostituzione o in aggiunta dei termini DOP e IGP, la menzione tradizionale DOC o DOCG o IGT - solo per i vini a denominazione di origine;
⇒ Titolo alcolometrico volumico effettivo espresso in % Vol.;
⇒ Origine e provenienza;
⇒ Annata delle uve - solo per i Vini DOCG e DOC - solo se almeno l'85% delle uve proviene dalla stessa annata;
⇒ Riferimenti all'imbottigliatore (Nome e/o Marchio e indirizzo);
⇒ Riferimenti all'eventuale importatore (Nome e/o Marchio e indirizzo);
⇒ Tenore zuccherino - solo per gli spumanti;
⇒ Indicazione relativa alla presenta di allergeni: la presenza di anidride solforosa deve essere indicata con una delle seguenti dizioni: "Contiene Solfiti" o "Contiene Anidride Solforosa";
⇒ Lotto di confezionamento;
⇒ Indicazione della quantità del recipiente.
Le indicazioni facoltative da riportare in etichetta sono:
⇒ Riferimenti (Nome o Marchio commerciale) relativi ad altri produttori facenti parte della filiera;
⇒ Utilizzo di termini, come ad esempio Castello, riferiti all'azienda vinicola, a condizione, per i vini a denominazione di origine, che tutte le fasi della vinificazione vengano svolte nell'area menzionata;
⇒ Logo comunitario relativo alla presenza di allergeni;
⇒ Annata delle uve, solo se queste costituisco almeno l'85% di uve della stessa annata;
⇒ Varietà delle uve, solo se facenti parte delle tipologie ammesse dal Mipaaf;
⇒ Varietà delle uve, si può nominare un solo vitigno che la quantità presente nel vino è pari ad almeno l'85%;
⇒ Varietà delle uve, si possono nominare 2 vitigni a condizione che; a) i 2 vitigni rappresentino il 100% del prodotto; b) i vini siano a Denominazione di Origine;
⇒ Tenore zuccherino, solo per i Vini Tranquilli, nelle versioni Secco, Abboccato, Amabile, Dolce;
⇒ Indicazioni relative al metodo di invecchiamento, solo per i vini a Denominazione di Origine nelle tipologie Superiore e Novello;
⇒ Indicazione dei Simboli comunitari, solo per i vini a Denominazione di Origine;
⇒ Riferimenti al metodo di produzione per i Vini Tranquilli DOP e IGP, ad esempio: Invecchiato in botte di rovere;
⇒ Riferimenti al metodo di produzione per i Vini Spumanti DOP E IGP, ad esempio: Metodo Classico;
⇒ Indicazioni geografiche che richiamano piccole località nelle quali sono prodotti vini DOP e IGP.