Assovini
Zafferano di San Gimignano D.O.P. registrata con Reg. (CE) n. 205 del 04/02/2005 pubblicato su G.U.C.E. n. 33 serie L del 05/02/2005 Lo Zafferano di San Gimignano D.O.P. è costituito dalla parte di colore rosso aranciato, sottoposta a tostatura, degli stimmi dei fiori provenienti dalla coltivazione del bulbo-tubero del "Crocus sativus L.", pianta erbacea monocotiledone appartenente alla famiglia delle Iridacee. La zona di produzione corrisponde al territorio di San Gimignano. I fiori sono raccolti a mano nelle prime ore mattutine tra ottobre e novembre. Successivamente sono sottoposti alla mondanatura, ovvero alla separazione della parte di colore rosso aranciato degli stimmi. A questo punto gli stimmi sono essiccati tramite una brace, al sole o con forni elettrici e conservati, quindi, in recipienti di vetro chiusi ermeticamente. Al consumo lo zafferano deve rispondere ai valori previsti dal disciplinare per potere colorante, amaricante e aromatico safranale. Il prodotto deve essere confezionato a mano e posto in commercio in fili in confezioni di peso variabile tra 0,1 e 1 grammo.
Soppressata di Calabria DOP D.O.P. registrata con Reg. Ce n. 134/98; successiva modifica approvata con Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione del 23/07/15, pubblicato in GUUE L 198/15 del 28/07/15 La zona di produzione della “Soppressata di Calabria” ricade nell’intero territorio della Regione Calabria I suini devono essere nati e allevati in Calabria e devono presentare le caratterisitiche proprie del suino pesante italiano impiegando razze tradizionali di taglia grande quali la Apulo-Calabrese, la Large White e la Landrace Italiana. La “Soppressata di Calabria” è preparata con l’impasto della carne, tritata a medio taglio, ricavata dal prosciutto, nella misura non inferiore al 50%, e dalla spalla e/o dal filetto, nella misura non superiore al 50%, di suini non congelati, con grasso ben scelto ricavato dal lardo della parte anteriore del lombo, vicino al capocollo, ed ingredienti aromatici naturali. Il lardo deve essere contenuto in una percentuale variabile dal 4 al 15 per cento, per ogni chilogrammo di carne lavorata. Il macinato è insaccato in budella di suino, forate e quindi legate a mano con spago naturale. Segue un periodo di stagionatura per non meno di 45 giorni Esclusivamente per il prodotto destinato ad essere commercializzato previa affettatura e confezionamento sottovuoto o in atmosfera protettiva, è consentito utilizzare per l’insacco il budello di collagene edibile e di realizzare il prodotto avente forma cilindrica, leggermente schiacciata, della lunghezza compresa tra 40 e 60 cm, con diametro compreso fra 4 e 8 cm. La “Soppressata di Calabria”, all’atto dell’immissione al consumo presenta le seguenti caratteristiche: la forma è assimilabile ad una figura cilindrica leggermente schiacciata, della lunghezza compresa fra 10 e 18 cm e del diametro compreso fra 4 e 8 cm. Al taglio risulta di aspetto compatto tendente al morbido, con una colorazione rosso naturale o rosso vivace uniforme a seconda dell’uso degli ingredienti naturali (pepe nero in grani ed in polvere, peperoncino/peperone (genere Capsicum L.) rosso piccante, rosso dolce, in polvere e/o in crema, vino, spezie, e aromi naturali). Il sapore è più o meno intenso (piccante), con sapidità equilibrata.
Salsiccia di Calabria DOP D.O.P. registrata con Reg. Ce n. 134/98; successiva modifica approvata con Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione del 02/07/15, pubblicato in GUUE L 176/3 del 07/07/15 La zona di produzione della “Salsiccia di Calabria” ricade nell’intero territorio della Regione Calabria I suini devono essere nati e allevati in Calabria e devono presentare le caratterisitiche proprie del suino pesante italiano impiegando razze tradizionali di taglia grande quali la Apulo-Calabrese, la Large White e la Landrace Italiana. La “Salsiccia di Calabria” è ottenuta con l’impasto, ben amalgamato, delle carni della spalla, nella misura non inferiore al 50%, della carne della coscia, nella misura non superiore al 15%, e/o del sottocostola, nella misura non superiore al 50%, con lardo ed ingredienti aromatici naturali. La percentuale di lardo contenuto nell’impasto deve essere compresa tra il 6 ed il 20 per cento, per ogni chilogrammo di carne lavorata. L’impasto viene insaccato in budella naturali di suino, successivamente forate e quindi intrecciate a mano nella caratteristica forma a catenella, o legate nella cartteristica forma ad “U”. Segue un periodo di stagionatura per non meno di 30 giorni Esclusivamente per il prodotto destinato ad essere commercializzato previa affettatura e confezionamento sottovuoto o in atmosfera protettiva, è consentito utilizzare per l’insacco il budello di collagene edibile e di realizzare il prodotto avente forma cilindrica dritta, della lunghezza compresa tra 40 e 80 cm. La “Salsiccia di Calabria”, all’atto dell’immissione al consumo presenta le seguenti caratteristiche: la forma è cilindrica intrecciata nella caratteristica forma a catenella di lunghezza che varia da 40 a 80 cm o legata nella caratteristica forma ad “U”. Al taglio risulta a grana media con il grasso ben distribuito, di colore rosso naturale o rosso vivace a seconda dell’utilizzo nell’impasto di pepe nero, peperoncino/peperone (genere Capsicum L.) rosso piccante o dolce, il vino, le spezie e gli aromi naturali. Il profumo è più o meno intenso naturale, la sapidità è equilibrata o più intensa (piccante).
Ricotta Romana DOP D.O.P. registrata con Reg. (CE) n. 737 del 13/05/2005 pubblicato su G.U.C.E. serie L n. 122 del 14/05/2005 La Ricotta Romana D.O.P. è un prodotto fresco ottenuto da latte di pecora intero. La materia prima è costituita dal siero di latte intero delle razze Sarda, Comisana, Sopravvissana e Massese (e i loro relativi incroci). All'atto dell'immissione al consumo la Ricotta Romana presenta una pasta bianca, a struttura grumosa; il sapore è dolciatro di latte; la pezzatura massima è pari a 2 kg e si caratterizza per un contenuto lipidico minimo del 40% sulla materia secca. Il siero impiegato nella produzione della Ricotta Romana DOP deve essere ottenuto da latte intero di pecora proveniente dal territorio della regione Lazio. Anche le operazioni di lavorazione-trasformazione e di condizionamento devono avvenire in tale ambito territoriale.